ANTIRICICLAGGIO-le novità

"D.Lg 78 del 31 maggio 2010"

Si informa la spettabile clientela che, con l’emanazione del Decreto legge n 78, del 31 maggio 2010, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 2311.

Nello specifico, il limite dei 12.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 5.000 euro.

Pertanto, a partire dal 31 maggio 2010 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Inoltre, a decorrere da tale data devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 5.000 euro.

Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere richiesti tali assegni è ora di 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro), ed il loro trasferimento mediante girata non è più subordinato all’apposizione del codice fiscale del girante a pena di nullità della girata.

Infine, a partire dal 31 maggio 2010 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia dei 5.000 euro.

Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2011.

 

1. In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290, S.O. n. 268 del 14 dicembre 2007.