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DEPOSITI DORMIENTI |
La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo
per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario,
sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno
ingiusto non altrimenti risarcito.
Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri
rapporti bancari definiti come “dormienti” all'interno del
sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.
Il D.P.R. 116 del 2007, ha definito “dormienti” i seguenti rapporti
di:
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deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con
l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente,
deposito a risparmio nominativo ecc.);
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deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione
(ad esempio: deposito titoli);
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contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i
casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di
un capitale al beneficiario ad una data prefissata,
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in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:
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non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione
ad
iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati,
escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma
scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di
libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
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il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro. |
Al verificarsi
delle condizioni di “dormienza” la banca invia al titolare del
rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o
a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire
disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della
ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà
estinto dall’intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun
rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause
di estinzione dei diritti.
Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall’intermediario se,
entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata
un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del
rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non
specificatamente delegato in forma scritta.
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DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad
esempio da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore
ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci
anni, sono destinatari della disciplina dei depositi “dormienti”.
Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla
normativa e stante l’impossibilità della banca di individuare
i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i
titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo
l’effettuazione di un’operazione o di una movimentazione. Si
fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito,
decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le
somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al
citato Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento.
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Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore
informazione. La Direzione
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